La sintesi del decreto in vigore fino al 15 gennaio
Il Decreto del Presidente del
In base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, la Lombardia è stata collocata fra le regioni in "zona arancione" a partire da domenica 29 novembre 2020 e, come previsto dalla nuova ordinanza del Ministro della Salute del 05/12/2020, in applicazione al disposto dell'art. 14 comma 2 del DPCM del 03/12/2020, fino al 20/12/2020.
In attesa di ulteriori precisazioni e determinazioni della Presidenza Nazionale CSI, già richieste al CONI Nazionale in data 05/12/2020, si ricorda che, allo stato attuale, gli eventi e le competizioni ufficiali del CSI Lombardia relativi agli Sport di Squadra, sono sospesi, come da decisione Regionale del 28/10/2020, fino al 31/12/2020. Per quanto attiene alle manifestazioni degli sport individuali, nel rispetto delle normative governative vigenti, limitatamente alle situazioni di cui all'art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM del 03/12/2020, le stesse, alla data attuale, non risulterebbero più sospese a decorrere dal 04/12/2020. Si invitano comunque i Comitati Territoriali a procedere con estrema cautela e comunque ad attendere le prossime disposizioni della Presidenza Nazionale CSI in merito.
Per quanto attiene alla questione relativa agli allenamenti, si inoltra una breve nota indicativa desunta da quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Misure per lo Sport nelle tre fasce di rischio), aggiornata a seguito del DPCM del 03/12/2020.
Per quanto riguarda le Regioni a elevata gravità (zona arancione), quali la Regione Lombardia dal 29/11/2020 e fino al 20/12/2020, sono valide le disposizioni di cui sotto (zona gialla), ad eccezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b) e fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM del 03/12/2020.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 il Governo, nel DPCM del 3 novembre 2020, così come confermato dal DPCM del 3 dicembre 2020, ha suddiviso le regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti. Ad essere utilizzati sono i 21 indicatori identificati dal Ministero della Salute per monitorare i dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di prevenzione Covid-19 messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità.
E' stato introdotto con il DPCM del 03/11/2020 e confermato con il DPCM del 03/12/2020, salvo casi più restrittivi espressamente previsti, il divieto di spostamento tra le ore 22:00 e le ore 5:00, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute per tutte le zone di rischio.
Per quanto riguarda il rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020, tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.
Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto (allenamenti compresi) salvo che in forma individuale e all’aperto.
Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva (art. 1 Comma 10 lettera e) del DPCM del 03/12/2020) da svolgersi all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciute di interesse nazionale, muniti di tessera agonistica (novità introdotta con il DPCM del 03/12/2020), sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli sanitari.
A tutti è consentito uscire dal comune di residenza senza particolari permessi e necessità, ma con il divieto di entrare in zone a rischio alto (arancione o rossa), capoverso questo non applicabile per le Regioni ricadenti in zona arancione, salvo quanto disposto dall'Art. 2 comma 4 lettera b) e fermo restando quanto previsto dall'Art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM del 03/12/2020.
Anche per gli allenamenti, come già sopra indicato, in attesa di precisazioni e determinazioni della Presidenza Nazionale CSI, in relazione al disposto che consente agli atleti lo svolgimento degli allenamenti degli Sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui all'art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM del 03/12/2020, effettuati a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli sanitari, in possesso della tessera agonistica, a titolo precauzionale si invitano le Società Sportive a voler tenere immediatamente dimostrabile, oltre a quanto già finora richiesto, il possesso del certificato medico previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività agonistica.