Le disposizioni in vigore fino al 15 gennaio
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2020 ha confermato l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020, dal 13 dicembre 2020 la Regione Lombardia è in ‘zona gialla’ fino al 23 dicembre 2020, con la limitazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome, salvo i casi previsti dalla normativa vigente (lavoro, salute, stato di necessità) da autocertificarsi.
Il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
Nello specifico, nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”. Invece, nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.
Rimane valido dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto- Legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA GIALLA
Nei giorni 21-22-23 dicembre 2020 e dal 7 al 15 gennaio 2021 (per quest'ultime salvo diverse indicazioni del Ministro della Salute) si applicano le disposizioni valide per le “zone gialle”.
E' consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento con la limitazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome, salvo i casi previsti dalla normativa vigente (lavoro, salute, stato di necessità) da autocertificarsi. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE
Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.
Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ROSSA
Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”. Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del comune stesso, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all’interno del proprio comune, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
NORMATIVE SPECIFICHE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 9 dicembre 2020 la nuova Ordinanza n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni relative all'ambito Sport (articolo 3) sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021:
"Art. 3 (Disposizioni per l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolta presso centri e circoli sportivi)
1. Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto senza l'uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Pertanto, sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base, che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento.
2. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento delle suddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle suddette società d’appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione."
Conseguentemente, in conformità all’art. 1, comma 10, lett. f), del DPCM del 3.12.2020, le attività motorie e di sport di base possono essere svolte (salvo ulteriori limitazioni in relazione alla classe di rischio attribuita) presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto e senza l’uso degli spogliatoi, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento. La medesima ordinanza dispone che, sempre all’aperto:
è possibile svolgere solo a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua tra gli sport da contatto;
è altresì possibile svolgere solo in forma individuale gli allenamenti per sport di squadra.
Rimane confermata la sospensione delle seguenti attività:
palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
SOSPENSIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE CSI
Allo stato attuale, gli eventi e le competizioni ufficiali del CSI Lombardia (Comitato Regionale e Territoriali) relativi agli Sport di Squadra, sono sospesi, come da decisione Regionale del 28/10/2020, fino al 31/12/2020. Per quanto attiene alle manifestazioni degli sport individuali, nel rispetto delle normative governative vigenti, limitatamente alle situazioni di cui all'art. 1 comma 10 lettera e) del DPCM del 03/12/2020, le stesse, non risultano più sospese.
Stante l'alternarsi delle limitazioni conseguenti alle diverse classificazioni giornaliere di area gialla, arancione e rossa fino al 06/01/2021, si invitano i Comitati Territoriali del CSI Lombardia a non procedere a promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni ufficiali, almeno fino a tale data.
ATTIVITA' SPORTIVA NELLE TRE AREE DI RISCHIO
Per quanto attiene alla questione relativa agli allenamenti, si inoltra una breve nota indicativa desunta da quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Misure per lo Sport nelle tre fasce di rischio), aggiornata a seguito del DPCM del 03/12/2020.
E' stato introdotto con il DPCM del 03/11/2020, confermato con il DPCM del 03/12/2020, salvo casi più restrittivi espressamente previsti di cui al D.L. n. 172 del 18/12/2020, il divieto di spostamento tra le ore 22:00 e le ore 5:00, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute per tutte le zone di rischio.
Per quanto riguarda il rischio medio (zona gialla) lo svolgimento dell’attività sportiva non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020, tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi (Ordinanza di Regione Lombardia n. 649 del 09 dicembre 2020) e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva.
Pertanto: è consentito svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto (allenamenti compresi) salvo che in forma individuale e all’aperto.
Per quanto attiene il rischio di elevata gravità (zona arancione), sono valide le disposizioni della zona gialla, ad eccezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate all’art. 2, comma 4, lettera b).
Per quanto riguarda le Regioni caratterizzate da massima gravità (zona rossa) è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva.
ATTIVITA' SPORTIVA RICONOSCIUTA DI INTERESSE NAZIONALE
In ogni caso, quindi in tutte e tre le zone (gialla, arancione, rossa) restano consentiti gli allenamenti in preparazione di eventi e competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva (art. 1 Comma 10 lettera e) del DPCM del 03/12/2020) da svolgersi all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni riconosciute di interesse nazionale, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli sanitari.
Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono quelli oggetto di provvedimento del CONI o del CIP. Si invita, pertanto, a far riferimento al seguente link ove sono riportati quelli in tal senso dichiarati dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI, secondo i requisiti, i criteri e le modalità indicate nel Comunicato Ufficiale n. 7 del 06/12/2020 e nei relativi allegati 1) e 2) allo stesso, così come integrato dal Comunicato Ufficiale n. 8 del 18/12/2020.
Anche per gli allenamenti delle attività riconosciute di interesse nazionale, stante il particolare momento della Pandemia da Covid-19 e le alternate limitazioni previste per le festività natalizie e fino al 06/01/2021, ferma la competenza giuridica posta in capo alla singola società sportiva, si invita alla sospensione delle sessioni di allenamento.